Art. 5.

      1. È autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2006 per la realizzazione e l'adeguamento della sede dell'Archivio, individuata ai sensi dell'articolo 1. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. A decorrere dall'anno 2007 alle spese di mantenimento dell'Archivio si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo nel quale è accantonata annualmente una quota pari allo 0,30 per cento delle spese iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.